Nella giornata di ieri la U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, per il tramite dei propri legali di fiducia Avv. Fabio Giotti e Avv. Francesco Rondini, ha depositato il ricorso avverso la possibile decisione di una retrocessione in Eccellenza innanzi al Collegio di Garanzia del CONI.
Questo in via del tutto cautelare in attesa infatti che venga emanata dagli Organi competenti la Classifica Ufficiale del Girone A di Serie D.
Un atto dovuto quindi in quanto ieri spirava il termine ultimo per proporre ricorso come previsto dalla normativa vigente.
In totale al momento sono 16 le formazioni che hanno presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI.
"Il Collegio di Garanzia ha ricevuto altri cinque ricorsi, sempre attinenti al filone relativo alle posizioni concernenti la Lega Nazionale Dilettanti:
Il primo ricorso da parte della società sportiva dilettantistica USD Fezzanese contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND) e nei confronti del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, la società G.S.D. Ghivizzano Borgoamozzano e la società A.C. Bra A.S.D., per l’annullamento della delibera assunta dalla F.I.G.C. e pubblicata sul C.U. N. 214/A del 10 giugno 2020 e della nota della Lega Nazionale Dilettanti, prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020, richiamata nel predetto Comunicato Ufficiale e conosciuta con la pubblicazione del medesimo Comunicato Ufficiale nella parte in cui, al punto 2, è stata deliberata per il Campionato di Serie D la retrocessione delle ultime 4 classificate e nella parte in cui, al punto 9, è stato deliberato di compilare le classifiche tenuto conto della situazione maturata al momento della definitiva interruzione delle competizioni tenendo altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguenti alle predette delibere.
La ricorrente USD Fezzanese chiede al Collegio di Garanzia:
In via cautelare, di sospendere inaudita altera parte l’efficacia esecutiva della delibera assunta dalla F.I.G.C. e pubblicata sul C.U. N. 214/A del 10 giugno 2020, nella parte in cui, al punto 9, dispone che la L.N.D., nella compilazione delle classifiche, debba tener conto oltre alla cristallizzazione delle stesse all’interruzione anche “del numero delle gare disputate da ogni squadra”, oltre a sospendere la pubblicazione della Classifica del Campionato di Serie D Girone A e di tutti gli atti connessi e consequenziali, e, per l’effetto, di ordinare alla F.I.G.C. di adeguare ed integrare con immediatezza la delibera adottata ed impugnata almeno per la definizione della classifica del campionato di Serie D, Girone A, con il criterio correttivo applicato nell’ordinamento per fattispecie identiche, pubblicato come Allegato 1 ai C.U. n. 207/A, 208/A e 209/A dell’8 giugno 2020;
nel merito, in relazione al primo motivo di impugnazione, di annullare le delibere impugnate e, per l’effetto, di ritenere esistente, in capo alla U.S.D. Fezzanese, il titolo sportivo per partecipare al Campionato di Serie D nella stagione 2020/2021, anche in soprannumero; in relazione al secondo e terzo motivo di impugnazione, di annullare le delibere impugnate ed ordinare alla F.I.G.C. di integrare i criteri di determinazione finale della classifica del campionato di Serie D, Girone A, con il criterio correttivo già deliberato con l’Allegato 1 ai C.U. n. 207/A, 208/A e 209/A dell’8 giugno 2020 e, per l’effetto, di ritenere esistente, in capo alla U.S.D. Fezzanese, il titolo sportivo per partecipare al Campionato di Serie D nella stagione 2020/2021."